Comune di Copparo

COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

 

REGOLAMENTO DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Istituzione

Articolo 2 Nomina e Giuramento

Articolo 3 Durata in carica e revoca

Articolo 4 Dimissioni

Articolo 5 Trattamento

CAPO II

FUNZIONAMENTO

Articolo 6 Attribuzioni e finalità

Articolo 7 Diritto d'accesso

Articolo 8 Delibere di Giunta e di Consiglio

Articolo 9 Partecipazione

Articolo 10 Modalità d'intervento

Articolo 11 Conferenza dei servizi

CAPO III

RAPPORTI ISTITUZIONALI

Articolo 12 Relazioni periodiche

Articolo 13 Rapporti con il Difensore Civico della Regione e della Provincia

CAPO IV

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Articolo 14 Dotazione Organica dell'Ufficio del Difensore Civico

Articolo 15 Sanzioni per i dipendenti

Articolo 16 Responsabilità del Difensore Civico

CAPO V

STRUMENTAZIONE

Articolo 17 Strumenti

Articolo 18 Libri e registri

CAPO VI

NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO

Articolo 19 Norma di rinvio

Articolo 20 Entrata in vigore

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1su

(Istituzione)

1. L'Ufficio del Difensore Civico - istituto - ai sensi dell'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - con le disposizioni contemplate dallo statuto comunale agli artt. 24 e 25, svolge funzioni di autorità amministrativa del Comune, dei Consorzi o Enti da esso istituiti o controllati. Il Difensore Civico segnala anche di propia iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione, sull'utilizzo comune nei confronti dei cittadini.

2. Qualora altri Comuni del Mandamento ritengano necessario avvalersi del Difensore Civico, prevedendolo nei loro Statuti, è data facoltà al Comune di esperire modalità per una convenzione con una o più Amministrazione, sull'utilizzo comune del Difensore Civico.

3. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Casa Comunale. La ubicazione è fissata con delibera della Giunta Comunale.

ARTICOLO 2 su

(Nomina e Giuramento)

1. Il Difensore Civico è eletto con voto pari ai 4/5 dei Consiglieri in carica in sede di prima votazione, con i 2/3 dei Consiglieri in carica in sede di seconda votazione, oppure con la metà più uno dei Consiglieri in carica nella 3^ votazione tra i cittadini italiani di provata esperienza, moralità, professionalità ed imparzialità, che abbiano maturato i 40 anni di età e non superato i 70 anni.

2. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge. Egli giura davanti al Sindaco - prima di assumere l'incarico - secondo la formula dell'art. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Non sono eleggibili a Difensore Civico:

a) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali, i membri degli organi di gestione delle Unità sanitarie locali;

b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazione sindacali;

c) i membri del Comitato regionali di controllo e delle sue sezioni;

d) i dipendenti regionali, degli Enti locali, e degli Enti di cui al secondo comma dell'art. 2, in servizio attivo;

e) i funzionari statali che operino in uffici che svolgono attività di controllo su atti od organi regionali, ed i funzionari delle Prefetture;

f) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica nonchè i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolati con il Comune di da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune;

g) i consulenti tecnici, legali o amministrativi che prestino la loro opera al Comune o agli enti di cui sopra.

ARTICOLO 3 su

(Durata in carica)

1. Egli resta in carica 3 anni, può essere rieletto nelle stesse forme non più di una volta. Può essere revocato, con atto motivato da parte del Consiglio, con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri assegnati.

ARTICOLO 4 su

(Dimissioni)

1. Le dimissioni del Difensore Civico fatte pervenire al Consiglio Comunale debbono essere accettate o respinte entro 45 giorni.

2. Sino al subentro del nuovo Difensore Civico il precedente svolge tutte le funzioni in regime di prorogatio ancorhè le dimissioni siano state accettate.

3. Il Consiglio Comunale provvede alla elezione del Difensore Civico nuovo entro 45 giorni dalla ratifica e/o accettazione delle dimissioni del Difensore Civico già in carica.

ARTICOLO 5 su

(Trattamento)

1. Ad esso spetta lo stesso compenso di un Assessore del Comune, in relazione alle vigenti.

2. Allo stesso dovranno essere estese tutte le coperture assicurative spettanti all'Assessore comunale.

CAPO II

FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 6 su

(Attribuzioni e finalità)

1. Il Difensore Civico, in base alle attribuzioni della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dello statuto comunale, con la sua azione persegue le finalità seguenti:

a) segnalare abusi, cioè rilevare sostanzialmente il cattivo uso che l'Autorità comunale (organi istituzionali, uffici, servizi ed Enti) fa nell'esercizio delle attività amministrative, evidenziando il contrasto con lo scopo che di norma è necessario perseguire;

b) segnalare disfunzioni, cioè il cattivo funzionamento o le alterazioni dei procedimenti, che si rivelano nell'organizzazione degli uffici e dei servizi o presso Istituzioni, Aziende e Consorzi di promanazione comunale;

c) segnalare carenze, cioè la mancanza sostanziale di intervento nei confronti dei cittadini singoli o associati, oppure per l'assenza di regolamentazione di determinate materie o per inesistenza dei servizi comunque essenziali alla vita collettiva;

d) attivare le iniziative di cui alle lettere a), b) e c) ad istanza di cittadini singoli o associati oppure di propia iniziativa, qualora lo ritenga necessario;

e) esercitare davanti alle giurisdizioni amministrative - azione popolare e i ricorsi che spetterebbero al Comune;

f) denunciare - ove occorra - all'Autorità giudiziaria fatti od omissioni penalmente sanzionabili e di cui abbia avuto conoscenza.

ARTICOLO 7 su

(Diritto d'accesso)

1. Il Difensore Civico, nell'esercizio delle sue funzioni, esercita il diritto di accesso ai documenti dell'amministrazione mediante ed estrazione di copie degli atti necessari.

2. Egli ha il diritto di ricevere dagli organi istituzionali e dai funzionari preposti o addetti agli uffici e ai servizi del Comune o degli enti dipendenti tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato.

3. Al Difensore Civico non può essere sottoposto il segreto d'ufficio, salvo per quegli atti espressamente previsti dal Regolamento Comunale di cui all'art. 24 legge 241/90.

ARTICOLO 8 su

(Delibere di Giunta e di Consiglio)

1. Tutte le delibere del Consiglio comunale e della Giunta comunale compreso lo statuto ed i regolamenti del Comune debbono essere fatti pervenire contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio anche il Difensore Civico per l'esercizio della sua funzione di controllo democratico e di garanzia degli interessati generali della comunità locale.

2. Presso l'Ufficio del Difensore Civico è tenuto un registro apposito per la iscrizione cronologica delle delibere ricevute.

ARTICOLO 9 su

(Partecipazione)

1. Il Difensore Civico - se invitato dal Sindaco o suo sostituto - può partecipare quale osservatore - alle riunioni di Giunta e di Consiglio comunale.

ARTICOLO 10 su

(Modalità d'intervento)

1. I cittadini, gli enti o le singole associazioni, che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e/o gli enti o aziende dipendenti possono chiedere l'intervento del Difensore Civico, qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'Ufficio del Difensore Civico - ove si provvederà alla protocollazione cronologica e numerica.

3. Il Difensore Civico - entro 5 giorni dalla ricezione dell'istanza - può convocare direttamente il funzionario cui spetta la responsabilità della pratica o del procedimento in esame per ottenere chiarimenti ed informazioni o per procedere congiuntamente all'esame della pratica del procedimento.

4. Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il Difensore Civico, d'intesa con il funzionario, stabilisce il termine massimo - non in contrasto con il Regolamento di esecuzione sui tempi del procedimento amministrativo di cui all'art. 2-2^ comma della legge 7 agosto 1990, n. 241 - per la definizione della pratica e del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'Ufficio competente, al Sindaco e all'Assessore.

5. Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il Difensore Civico deve portare a conoscenza del Sindaco e dell'Assessore l'inadempimento riscontrato, per i provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 11 su

(Conferenza dei servizi)

1. Il Difensore Civico partecipa alla Conferenza annuale dei servizi istituita ai sensi dell'art. 2-2^ comma - del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 e contemplata dallo statuto e dai regolamenti del Comune.

2. Nella Conferenza dei Servizi il Difensore Civico svolge una relazione pubblica evidenziando abusi, carenze o disfunzioni nella gestione dei servizi.

CAPO III

RAPPORTI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 12 su

(Relazioni periodiche)

1. Il Difensore Civico, dopo l'elezione, entro 30 giorni, presenta al Consiglio Comunale una sintesi di programma che indica le linee entro le quali intende agire per quanto di propia iniziativa.

2. Il Difensore Civico è obbligato a presentare al Consiglio una relazione semestrale, ove si illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 13 su

(Rapporti con il Difensore Civico della Regione e della Provincia)

1. Il Difensore Civico, del Comune segnala eventuali irregolarità al Difensore Civico della Regione e della Provincia, qualora nell'esercizio dei propi compiti rilevi disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa comunale delegata dalla Regione o dalla Provincia.

CAPO IV

STRUTTURA ORGANICA

ARTICOLO 14 su

(Dotazione Organica dell'Ufficio del Difensore Civico)

1. Gli adempimenti burocratici relativi all'attività del Difensore Civico saranno assicurati dal personale del Settore Segreteria.

ARTICOLO 15 su

(Sanzioni per i dipendenti)

1. Qualora i funzionari del Comune impediscono o ritardano l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico sono soggetti ai provvedimenti disciplinari previsti dall'attuale legislazione in materia.

ARTICOLO 16 su

(Responsabilità del Difensore Civico)

1. In materia di responsabilità al Difensore Civico s'applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

CAPO V

STRUMENTAZIONE

ARTICOLO 17 su

(Strumenti)

1. L'Ufficio del Difensore Civico deve essere arredato in modo conforme alla funzione esercitata.

ARTICOLO 18 su

(Libri e registri)

1. Presso l'Ufficio del Difensore Civico è istituito e strutturato un apposito archivio in conformità delle leggi in materia.

2. Inoltre, è d'obbligo la tenuta del registro protocollo, del registro delle istanze con la soluzione o non soluzione delle questioni ivi descritte.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO

ARTICOLO 19 su

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, delle statuto e dei regolamenti dell'Ente.

ARTICOLO 20 su

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento - deliberato dal Consiglio Comunale ed approvato dall'organo di controllo regionale - entra in vigore 15 giorni dopo la sua affissione all'albo pretorio del Comune in conformità alle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142.