|
Ai fini dell'elezione della Camera dei
deputati, il territorio nazionale è suddiviso
in 26 circoscrizioni, oltre alla Valle d'Aosta,
che costituisce circoscrizione a se ed elegge
un solo deputato a maggioranza dei voti.
Salvo i dodici seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, il numero di seggi spettanti a ciascuna
circoscrizione si ottiene dividendo la popolazione
residente secondo i dati dell’ultimo censimento
ufficiale per seicentodiciotto e distribuendo
i seggi in proporzione alla popolazione
di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
Il Senato della Repubblica è eletto su
base regionale. Nessuna regione può avere
un numero di senatori inferiore a sette;
il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
Salvo i sei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni,
in proporzione alla rispettiva popolazione
quale risulta dall’ultimo censimento generale
della popolazione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
Votano per l’elezione della Camera dei
deputati e per il Senato della Repubblica
gli elettori che abbiano compiuto, rispettivamente,
il diciottesiomo ed il venticinquesimo anno
di età, entro il primo giorno di votazione.Gli
elettori possono votare dalle ore 8 alle
ore 22 della domenica fissata per l’inizio
della votazione e dalle ore 7 alle ore 15
del giorno successivo.
COME SI VOTA
Sia per l’elezione della Camera dei deputati
che per quella del Senato della Repubblica
l’elettore esprime il voto tracciando un
segno sul riquadro contenente il contrassegno
della lista prescelta. La scheda elettorale
utilizzata per eleggere il Senato della
Repubblica è di colore giallo. Al suo interno
sono rappresentate, in ordine di sorteggio,
tutte le liste presenti nella regione. La
scheda elettorale utilizzata per eleggere
la Camera dei deputati è di colore rosa.
Al suo interno sono rappresentate, in ordine
di sorteggio, tutte le liste presenti nella
circoscrizione.
In entrambe le schede le liste sono raggruppate
da un rettangolo nel caso appartengano ad
una stessa coalizione. Non è possibile manifestare
“voto di preferenza”, la lista dei candidati
è, infatti, bloccata, cioè i nominativi
sono presentati in ordine prestabilito al
momento del deposito della lista stessa.
IL SISTEMA ELETTORALE
La legge 21 dicembre 2005, n. 270, ha
riformato i sistemi di elezione della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica,
introducendo il voto di lista e il premio
di maggioranza in favore della coalizione
di liste collegate o della lista isolata
che ottenga, sul piano nazionale per la
Camera, o sul piano regionale per il Senato,
il più alto numero di voti. Si tratta, dunque,
in entrambi i casi, di un sistema maggioritario
di coalizione, con successivo riparto proporzionale
dei seggi spettanti tra le liste componenti.
Fonte: Ministero dell'Interno
|