| Comune
di Copparo
ELEZIONI
EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 GIUGNO
2009 SABATO
6 GIUGNO E DOMENICA 7 GIUGNO 2009
QUANDO SI VOTA
Sabato 6 giugno, dalle ore 15.00 alle ore 22.00,
e domenica 7 giugno, dalle ore 7.00 alle ore 22.00,
si svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni
dei 72 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia,
dei presidenti e dei consigli di 62 province e dei sindaci
e dei consigli di 4.281 comuni (di cui 30 capoluoghi
di provincia).
Lo scrutinio dei voti per il Parlamento europeo inizierà
a partire dalle ore 22.00 di domenica 7 giugno, subito
dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento
del numero dei votanti; lo scrutinio dei voti per le
consultazioni amministrative avrà inizio alle ore 14.00
di lunedì 8 giugno, dando la precedenza allo spoglio
delle schede per le elezioni provinciali, comunali e,
eventualmente, circoscrizionali.
In caso di effettuazione del turno di ballottaggio
per l’elezione dei presidenti di provincia e dei sindaci
– che si svolgerà contemporaneamente alla consultazione
referendaria - si voterà domenica 21 giugno, dalle ore
8.00 alle ore 22.00, e lunedì 22 giugno, dalle ore 7.00
alle ore 15.00. Le operazioni di scrutinio avranno inizio
nella stessa giornata di lunedì, al termine delle votazioni
e dell’accertamento del numero dei votanti, procedendosi
prima alle operazioni di scrutinio delle schede referendarie
e successivamente, senza interruzione, a quelle per
l’elezione dei presidenti delle province e/o dei sindaci.
COME SI VOTA
ELEZIONI EUROPEE L’elettore, all’atto
della votazione, riceverà un’unica scheda, di colore
diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle
cui liste è iscritto: grigio per l’Italia nord-occidentale
(Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia); marrone
per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna); rosso per l’Italia
centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); arancione
per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria); rosa per l’Italia insulare
(Sicilia, Sardegna).
Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda,
con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente
alla lista prescelta.
I voti di preferenza - nel numero massimo di tre,
tranne che per le liste di minoranza linguistica collegate
ad altra lista per le quali può esprimersi una sola
preferenza - si esprimono scrivendo nelle apposite righe,
tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno
della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome
dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima;
in caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi
sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo
di nascita.
Non è ammessa l’espressione del voto di preferenza
con indicazioni numeriche.
ELEZIONI PROVINCIALI (SCHEDA GIALLA) Ciascun
elettore può votare:
- per uno dei candidati al consiglio provinciale,
tracciando un segno sul relativo contrassegno; il
voto così espresso si intende attribuito sia al
candidato alla carica di consigliere provinciale,
sia al candidato alla carica di presidente della
provincia collegato;
- per uno dei candidati alla carica di presidente
della provincia, tracciando un segno sul relativo
rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio
provinciale ad esso collegato, tracciando anche
un segno sul relativo contrassegno; il voto così
espresso si intende attribuito sia al candidato
alla carica di consigliere provinciale corrispondente
al contrassegno votato, sia al candidato alla carica
di presidente della provincia;
- per un candidato alla carica di presidente della
provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo;
il voto così espresso si intende attribuito solo
al candidato alla carica di presidente della provincia.
Per le elezioni provinciali non è ammesso il “voto
disgiunto”, cioè il voto per un presidente della provincia
di un gruppo o di un gruppo di liste e per un candidato
al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo
di liste.
Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando
un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il
nome del candidato prescelto.
ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE
A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA
AZZURRA) La scheda reca i nomi e i cognomi
dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro
un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati
i contrassegni della lista o delle liste con cui il
candidato è collegato. L’elettore può votare:
- per una delle liste tracciando un segno sul
relativo contrassegno; il voto così espresso si
intende attribuito anche al candidato sindaco collegato;
- per un candidato a sindaco tracciando un segno
sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista
collegata; il voto così espresso si intende attribuito
solo al candidato alla carica di sindaco;
- per un candidato a sindaco, tracciando un segno
sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate
tracciando un segno sul relativo contrassegno; il
voto così espresso si intende attribuito sia al
candidato alla carica di sindaco sia alla lista
collegata;
- per un candidato a sindaco, tracciando un segno
sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata
tracciando un segno sul relativo contrassegno; il
voto così espresso si intende attribuito sia al
candidato alla carica di sindaco sia alla lista
non collegata (cd. “voto disgiunto”).
L’elettore potrà altresì manifestare un solo voto
di preferenza per un candidato alla carica di consigliere
comunale, segnando, sull’apposita riga stampata sulla
destra di ogni contrassegno di lista, il nominativo
(solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome
e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) del
candidato preferito appartenente alla lista prescelta.
Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando
un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il
nome del candidato prescelto.
TESSERA ELETTORALE Il ministero
dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare
il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione
nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire,
oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera
elettorale personale a carattere permanente, che ha
sostituito il certificato elettorale. Chi avesse
smarrito la propria tessera personale, potrà chiederne
il duplicato agli uffici comunali, che a tal fine saranno
aperti dal lunedì al venerdì antecedenti l’elezione,
dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni
dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata
delle operazioni di voto.
Fonte: Ministero dell'Interno
Info: Ufficio Elettorale Telefono:
0532 864 602-3-4 Fax: 0532 864 606 E-mail: servizidemografici@comune.copparo.fe.it
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