
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Art. 5 della legge 8 Giugno 1990, n. 142)
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Principi generali
1. La disciplina per il funzionamento degli organi del Comune e per l'esercizio delle rispettive funzioni è regolata dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla legge 25-3-93 n. 81, dagli articoli 125 - integrato all'art. 61, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2.839 - 127, 289, e 290 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148 e dell'art. 279 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 15-5-97 n. 127, dallo Statuto dell'Ente e dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, delle Commissioni e dei Gruppi Consiliari.
Organi politici del Comune
1. Gli Organi politici del Comune sono: il Consiglio, la Giunta il Sindaco.
2. Il Consiglio è organo d'indirizzo e di controllo politico amministrativo. Egli adotta, ai fini dell'esercizio delle funzioni dell'Ente, gli atti fondamentali del Comune mediante atti deliberativi.
3. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente. E' capo dell'Amministrazione comunale ed ufficiale di governo per i servizi di competenza dello Stato. E' autorità sanitaria secondo le leggi dello Stato e della Regione. Esso è componente di diritto del Consiglio Comunale.
4. La Giunta - secondo le previsioni di legge e dello statuto - è organo esecutivo che collabora al governo dell'Amministrazione Comunale per gli affari che non rientrano nella competenza del Consiglio, dei Dirigenti, del Direttore Generale, se nominato, del Segretario Generale del Comune, e del Sindaco. In quanto organo collegiale essa compie atti di amministrazione e manifesta la propria volontà mediante atti deliberativi, si pronuncia in via preliminare su proposte deliberative da sottoporre al Consiglio Comunale.
Funzioni e competenze del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni previste dalle leggi dello Stato, della Regione, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Le competenze del Consiglio sono fissate dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come successivamente modificata e integrata e degli articoli che vi facciano apposito riferimento, nonchè dallo Statuto dell'Ente.
TITOLO II
CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Materia del regolamento
1 Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale sono fissate dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2 Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi che non risultano disciplinati dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente del Consiglio Comunale.
Diffusione
1 Una copia del presente regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri.
2 Copia del regolamento deve essere inviata dal Sindaco ai Consiglieri neoeletti, in occasione della notifica della elezione ed a quelli subentranti a seguito di surroga.
CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI
Conferimento di incarichi speciali
1 Il consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più Consiglieri di riferire su oggetti che esigono indagini od esame speciale.
2 Per l'espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi comunali.
3 I Consiglieri referenti concludono l'incarico con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni senza per altro restare vincolato alle conclusioni della stessa.
Astensione obbligatoria
1 I Consiglieri Comunali debbono astenersi da prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti, incarichi retribuiti, prestazioni professionali, riguardanti il Comune e le istituzioni od organismi dallo stesso dipendenti, amministrati o comunque soggetti a vigilanza.
2 Tale obbligo esiste sia quando si tratti di interesse proprio del Consigliere o del coniuge o di loro congiunti od affini fino al 4^ grado civile, sia quando si tratti di conferire ai medesimi impieghi, promozioni o trattamenti economici che non abbiano carattere obbligatorio per legge.
3 Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dei detti affari.
4 I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Generale che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.
Esenzione di responsabilità
1 Sono esenti da responsabilità amministrativa, contabile, civile e penale, i Consiglieri Comunali che non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constatare in tempo, nel verbale il loro motivato dissenso, i richiami, le opposizioni o il loro voto contrario, espresso per evitare atti dai quali derivi danno al Comune.
Dimissioni, Surrogazione e Supplenza
1 Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale debbono essere presentate per iscritto, con lettera raccomandata o personalmente ed indirizzate al Presidente del Consiglio stesso.
2 Esse possono venire motivate dal dimissionario.
3 Gli atti di dimissione devono essere assunti immediatamente al protocollo nellordine temporale di presentazione.
4 Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci.
5 Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimessi, con separate deliberazioni, seguendo lordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
6 Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per cessazione dalla carica o dimissioni contestuali o separate, purchè contemporanee, dalla metà più uno dei membri assegnati allassemblea.
7 Nel caso di sospensione di un Consigliere Comunale, adottata ai sensi dell'art. 15 -comma 4/bis, della legge 18-1-92, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato delle liste che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
8 Qualora sopravvenga le decadenza del Consigliere Comunale si fa luogo alla surrogazione a norma di legge.
Partecipazione alle sedute
1 Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.
2 In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale, comunicata dal Consigliere al Presidente del Consiglio, il quale deve darne notizia al Consiglio. La giustificazione può essere fornita anche mediante una motivata comunicazione fatta al consiglio dal capo del gruppo a cui appartiene il Consigliere assente.
3 I Consiglieri Comunali possono presentare la giustificazione per il mancato intervento alle sedute anche successivamente ad esse, sempre prima però che il Consiglio deliberi sulla loro decadenza, pronunciata la quale nessuna ulteriore giustificazione è più ammessa.
4 Il Consigliere che si assenta definitivamente all'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario perchè sia presa nota a verbale.
5 Il Consigliere Comunale, che non partecipi senza giustificato motivo, ad un'intera sessione ordinaria, è dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale che provvede alla surrogazione con altro Consigliere risultato primo dei non eletti nella stessa lista del decaduto.
Nomine ed incarichi
1 Ogni volta che disposizioni di legge, regolamentari o statutarie prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere Comunale, questi deve essere nominato o designato dal Consiglio stesso.
2 Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154.
3 Quando è previsto che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa deve essere fatta sempre in seduta pubblica, con voto segreto.
4 Nel caso invece che sia previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei Gruppi Consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare, in seduta pubblica ed in forma palese, alla presidenza ed al Consiglio, il nominativo del Consigliere designato.
5 Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità sopra riportate.
Funzioni rappresentative
1 La Giunta Municipale rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni.
2 Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere nominata una Delegazione Consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Municipale.
3 La delegazione viene designata dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Commissione dei Capi Gruppo, convocata dal Presidente del Consiglio.
Diritto alla consultazione di atti e promozione del controllo
di legittimità delle deliberazioni
1 Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la Segreteria Comunale od altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno della riunione e nei tre giorni precedenti; durante l'orario d'ufficio, il singolo Consigliere può chiedere al Sindaco, motivandone le ragioni, di poter accedere alla Segreteria in orari diversi da quelli d'ufficio.
2 L'orario di consultazione deve essere indicato nell'avviso di convocazione.
3 In ogni caso nessuna proposta urgente può essere sottoposta a deliberazione Consiliare definitiva se non viene, almeno 24 ore prima di quella di inizio della seduta, depositata con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.
4 Tutte le proposte debbono essere accompagnate da una succinta relazione da parte dell'Assessore competente, che evidenzi la posizione della Giunta Municipale sull'argomento posto in discussione.
5 I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibattiti consiliari.
6 I Capi Gruppo hanno il diritto di ricevere, contestualmente alla pubblicazione allAlbo Pretorio lelenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta.
7 I Consiglieri Comunali hanno sempre diritto, senza necessità di autorizzazioni, di consultare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi quando tali documenti sono stati approvati dal Consiglio Comunale e di prendere visione dei registri dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale relativi ad adunanze per le quali la verbalizzazione sia già stata completata e di ottenere copia, in esenzione di spesa, di deliberazioni del Consiglio e della Giunta.
8 I Consiglieri hanno diritto di ottenere senza ritardo dagli uffici comunali, nonchè dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
9 Un quarto dei Consiglieri Comunali, può promuovere il controllo delle delibere di Consiglio e di Giunta nei limiti delle illegittimità denunziate con istanza scritta, motivata e con lindicazione delle norme violate, entro dieci giorni dalla affissione allAlbo Pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardano:
10 Listanza di controllo preventivo di legittimità va indirizzata al Difensore Civico Comunale.
11 Le delibere di cui al precedente punto "a)" contestualmente allaffissione allAlbo, sono inviate al Prefetto.
12 Entro quindici giorni dalla richiesta, il Difensore Civico, se ritiene che latto deliberativo sia illegittimo, ne dà comunicazione al Sindaco con invito ad eliminare i vizi riscontrati.
13 Se i competenti organi non ritengono di modificare la delibera dichiarata illegittima dal Difensore Civico, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale nella prima sessione utile a pena di decadenza dellatto impugnato.
CAPO III - NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
Competenza
1 La convocazione è sempre disposta dal Presidente del Consiglio a termini dell'art. 14 legge n. 81/93.
2 La convocazione può avvenire:
a) su richiesta del Sindaco;
b) per domanda di almeno 1/5 dei Consiglieri in carica a termini dell'art. 14 legge n. 81/93;
3 Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedono 1/5 dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4 La convocazione del Consiglio Comunale deve essere fatta dal Presidente del Consiglio a mezzo di avvisi scritti.
5 Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio la convocazione viene fatta da chi ne fa legalmente le veci, a norma di legge o di Statuto.
Notifica ai Consiglieri
1 L'avviso scritto di convocazione deve essere notificato a ciascun Consigliere presso il suo domicilio, a mezzo di un messo comunale.
2 Nei casi regolati dal precedente capoverso, con la spedizione di convocazione a mezzo di lettera raccomandata postale con avviso di ricevimento si ritiene osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di notifica sancito dalla legge.
1 L'avviso di convocazione con accluso l'elenco degli affari da trattare, deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione quando si tratti di sedute ordinarie, e almeno tre giorni interi prima di quello stabilito per la riunione quando si tratti di sedute straordinarie. In tali termini sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
2 Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
3 Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli affari rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, il Sindaco dovrà notificare avviso del rinvio ai soli Consiglieri assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio. Il Presidente darà espresso avviso di ciò ai Consiglieri presenti nel dichiarare la sospensione della seduta e la sua dichiarazione, con i nomi dei Consiglieri che erano presenti, verrà registrata a verbale.
4 Ai Consiglieri assenti sarà dato avviso del rinvio, in modo che siano avvertiti del giorno, ora, luogo ed affari rinviati da trattare nella prosecuzione della seduta, con almeno 24 ore di anticipo e con l'osservanza delle modalità sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.
5 Nel caso che, dopo effettuate le modifiche degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno affari urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli affari aggiunti.
6 La maggioranza dei Consiglieri presenti alla seduta ha diritto di decidere il rinvio al giorno seguente di provvedimenti relativi agli affari aggiunti all'ordine del giorno, per poterli più approfonditamente studiare.
7 Sussiste lobbligo di dare avviso del rinvio e della conseguente prosecuzione della seduta per trattare solo questi affari aggiunti ai Consiglieri assenti nel momento in cui esso viene deciso.
8 L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.
Termini per la notifica
1 L'avviso di convocazione con accluso l'elenco degli affari da trattare, deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione quando si tratti di sedute ordinarie, e almeno tre giorni interi prima di quello stabilito per la riunione quando si tratti di sedute straordinarie. In tali termini sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
2 Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
3 Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli affari rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, il Sindaco dovrà notificare avviso del rinvio ai soli Consiglieri assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio. Il Presidente darà espresso avviso di ciò ai Consiglieri presenti nel dichiarare la sospensione della seduta e la sua dichiarazione, con i nomi dei Consiglieri che erano presenti, verrà registrata a verbale.
4 Ai Consiglieri assenti sarà dato avviso del rinvio, in modo che siano avvertiti del giorno, ora, luogo ed affari rinviati da trattare nella prosecuzione della seduta, con almeno 24 ore di anticipo e con l'osservanza delle modalità sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.
5 Nel caso che, dopo effettuate le modifiche degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno affari urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli affari aggiunti.
6 La maggioranza dei Consiglieri presenti alla seduta ha diritto di decidere il rinvio al giorno seguente di provvedimenti relativi agli affari aggiunti all'ordine del giorno, per poterli più approfonditamente studiare.
7 Sussiste lobbligo di dare avviso del rinvio e della conseguente prosecuzione della seduta per trattare solo questi affari aggiunti ai Consiglieri assenti nel momento in cui esso viene deciso.
8 L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.
Convocazione d'urgenza
1 Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari, per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il comune e per i cittadini ed in tutti i casi in cui il Presidente del Consiglio ne ravvisi la necessità.
2 In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, osservando le norme previste, per questo termine, dal precedente art. 16.
3 Il deposito dei documenti relativi agli affari da trattare avviene contemporaneamente all'inoltro dell'avviso di convocazione ed essi restano a disposizione dei Consiglieri fino al momento della discussione.
4 I motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio Comunale il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato al giorno successivo a quello in cui si tiene la riunione, od anche ad altro successivo stabilito dal Consiglio stesso.
5 In caso di rinvio al giorno successivo si osservano le norme stabilite nel penultimo comma del precedente art. 16.
6 Ove il rinvio sia stabilito per un giorno diverso da quello immediatamente successivo, si osservano le modalità fissate al 4^ comma del citato art. 16.
Norme di compilazione
1 L'elenco degli oggetti degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale, ordinaria o straordinaria, ne costituisce l'ordine del giorno,.
2 Esso deve essere chiaramente compilato in modo da consentire ai Consiglieri di conoscere esattamente l'elenco degli argomenti che verranno trattati.
3 Spetta al Sindaco il potere di stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno per propria autonoma decisione, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo art. 19.
4 Nell'ordine del giorno debbono essere elencati distintamente gli affari da trattare in seduta segreta ed in seduta pubblica.
5 L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Comunale devono essere pubblicati nell'Albo Pretorio del Comune almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza, a cura del Segretario Generale.
Iscrizione di proposte all'ordine del giorno
1 L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno del Consiglio compete all'autorità governativa, al Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, alla Giunta Comunale.
2 Il Sindaco deve promuovere liscrizione allordine del giorno del Consiglio Comunale delle proposte di conferma degli atti deliberativi di Giunta, ritenuti anche parzialmente illegittimi dal Difensore Civico Comunale, riesaminati e non sanati o non ritirati dallorgano deliberante.
3 La richiesta di iscrizione deve essere avanzata immediatamente dopo la decisione della Giunta e comunque iscritta allordine del giorno della prima sessione utile del Consiglio Comunale.
4 Il Presidente del Consiglio è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, gli argomenti dei quali venga richiesta, in forma scritta, la trattazione da almeno un quinto dei Consiglieri in carica.
5 Il Difensore Civico Regionale, ove costituito, ovvero il Comitato Regionale di Controllo provvede a mezzo di un Commissario ad acta, qualora il Comune, sebbene invitato a provvedere entro congruo termine, ritardi od ometta di compiere atti obbligatori per legge.
6 Il termine assegnato al Comune non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi d'urgenza.
Richiesta di convocazione da parte di Consiglieri
singoli o in numero inferiore ad 1/5
1 Consiglieri singoli o più consiglieri, anche se in numero inferiore ad 1/5 di quelli in carica, possono chiedere la convocazione del Consiglio, per trattare determinati argomenti.
2 La richiesta deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio, il quale provvede ad esaminarla tenendo conto dell'interesse che l'argomento o gli argomenti proposti rivestono, direttamente o indirettamente, per la popolazione amministrata.
3 La convocazione del Consiglio è in ogni caso d'obbligo quando necessiti per adottare tempestivamente atti di competenza dello stesso, dovuti per legge, statuto o regolamenti.
4 Le decisioni del Presidente del Consiglio sono comunicate al Consigliere o ai Consiglieri interessati, e debbono essere adeguatamente motivate quando la richiesta di convocazione del Consiglio non sia accolta, oppure la convocazione sia rimessa a data lontana od imprecisata.
CAPO IV - LE ADUNANZE CONSILIARI
La sede delle riunioni
1 Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso il Municipio, in apposita sala.
2 La Giunta Comunale, con sua deliberazione, può stabilire che la seduta del Consiglio Comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verifichino particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.
3 La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata anche dal Consiglio Comunale su richiesta di 1/5 dei Consiglieri.
4 La sede ove si tiene il Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
Presidenza ordinaria nelle sedute
1 Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio, nominato a norma dell'art. 38 dello Statuto.
2 In caso di assenza o impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente, nominato con la stessa procedura.
3 In assenza del Presidente e del Vice Presidente, la presidenza spetta al Consigliere anziano.
Poteri del Presidente
1 Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio Comunale, tutela la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari che avviene secondo l'ordine prestabilito: fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.
2 Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.
3 Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei suoi singoli Consiglieri.
4 Il Presidente ha l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari.
5 Al Presidente del Consiglio Comunale, nei limiti della disponibilità di bilancio, si applicano le disposizioni concernenti le aspettative, i permessi e le indennità previsti per gli Assessori dellEnte.
Gli scrutatori. Nomina ed attribuzioni.
1 All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni, sia pubbliche che segrete.
2 La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
3 Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.
4 La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.
5 Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.
6 Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il Segretario Generale riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
7 Ove vi siano contestazioni, o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.
8 Le schede delle votazioni, dopo la proclamazione dei risultati vengono conservate dal Segretario Generale che ne assicura il deposito.
9 Le schede contestate o annullate sono invece vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
10 Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.
11 Nelle votazioni palesi, l'assenza od il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.
12 Ogni Consigliere può chiedere la verifica della votazione, che avviene mediante ripetizione della stessa, su invito del Presidente.
Sedute di prima convocazione
1 L'adunanza del Consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
2 Trascorsi 30 minuti da quel momento il Presidente, se vi sono interrogazioni od interpellanze iscritte all'ordine del giorno può dar corso alla discussione, ancorchè non si sia ancora raggiunto il numero legale dei presenti richiesto, secondo quanto indicato al successivo art. 26 per rendere valida la seduta agli effetti deliberativi.
3 Potranno inoltre essere fatte dal Presidente o dalla Giunta comunicazioni, ove esse non riguardino e non comportino deliberazioni.
4 Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello, eseguito dal Segretario Generale, i cui risultati sono annotati a verbale.
5 Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti in numero necessario per validamente deliberare, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.
6 Raggiunto il prescritto numero legale il Presidente annunzia al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto e ne precisa l'ora.
7 In caso contrario il Presidente, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, eseguito l'appello e constatata la mancanza del numero legale dei Consiglieri necessario per poter legalmente deliberare, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza, congedando i Consiglieri intervenuti.
8 Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta si presume la presenza in aula del numero legale dei Consiglieri. I Consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario Generale il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale.
9 Il Presidente, nel corso delle sedute, ove non si verifichino le circostanze di cui al precedente comma, non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.
10 Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta ai fini deliberativi il Presidente, pervenuti i lavori del Consiglio al momento della votazione, deve disporre la sospensione, da 5 a 10 minuti, dopo di che disporrà un nuovo appello dei presenti.
11 Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da deliberare o da trattare ed è quindi legalmente sciolta.
12 Di quanto sopra viene dato atto a verbale indicando i Consiglieri rimasti presenti al momento dello scioglimento.
Numero legale
1 Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2 Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro membri.
3 I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
Sedute di seconda convocazione
1 La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso, per ogni affare iscritto all'ordine del giorno, ad altra adunanza andata deserta per mancanza del numero legale.
2 La seduta che segue ad una prima iniziatasi col numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti, è pure essa seduta di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare.
3 Nel caso però di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume il carattere di seconda convocazione.
4 Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono fissate dal Presidente del Consiglio.
5 La convocazione del Consiglio per le sedute di seconda convocazione deve essere effettuato con avvisi scritti, nei modi previsti per la prima convocazione.
6 Quando però l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, resta obbligatorio rinnovare l'invito ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima convocazione od assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere recapitati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
7 La seduta di seconda convocazione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
8 In seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni su materia per le quali la legge o lo statuto richiede la presenza di un particolare numero di Consiglieri o l'approvazione di una speciale maggioranza, a meno che non si raggiunga quel particolare numero dei presenti al momento della trattazione dell'affare o la speciale maggioranza al momento della votazione.
9 Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta, dando atto di ciò a verbale, con la precisazione di quali siano i Consiglieri presenti.
10 Qualora l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti affari non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali affari devono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione, e per essi la seduta ha carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.
11 L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima della seduta. In questo caso può essere chiesto il rinvio della loro trattazione in conformità agli artt. 18 e 19 del presente regolamento.
Sedute pubbliche
1 Le sedute del Consiglio Comunale sono, di regola, pubbliche.
2 Le nomine dei membri di Commissioni, dei rappresentanti del Comune in altri Enti e dei Revisori dei Conti, si svolgono in seduta pubblica ed a voto segreto.
3 Si discutono e deliberano ugualmente in seduta pubblica, ma a voto palese, i provvedimenti di carattere generale, anche se ad essi sono indirettamente interessate persone.
Sedute segrete
1 La seduta del Consiglio Comunale non può essere mai pubblica quando si devono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità.
2 Debbono essere trattate in seduta segreta le ratifiche di deliberazioni d'urgenza della Giunta che abbiano i caratteri di cui al precedente capoverso.
3 Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente la qualità o la capacità di determinate persone o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.
4 Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio Comunale, il Direttore Generale il Segretario Generale ed il Vice Segretario ed il Responsabile dellUfficio Segreteria vincolati dal segreto d'ufficio.
Adunanze "aperte"
1 Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Presidente del Consiglio Comunale può indire adunanze "aperte" del Consiglio, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal secondo comma dell'art. 21 del presente regolamento.
2 Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, delle circoscrizioni, di altri Comuni e delle forze sociali, politiche e sindacali interessati ai temi da discutere.
3 In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, perchè portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio Comunale gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.
4 Qualora tali particolari riunioni del Consiglio Comunale si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione o, infine, la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri Comunali, con esclusione degli altri presenti.
5 Durante le sedute "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso e non possono essere deliberate autorizzazioni od impegni di spesa a carico del Comune.
Comportamento dei Consiglieri
1 I Consiglieri Comunali nella discussione degli affari hanno lampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico amministrativi.
2 Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di chicchessia e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, senza uso di parole sconvenienti e senza degenerare. E' rigorosamente vietato a tutti di fare imputazioni di mala intenzione, che possono offendere l'onorabilità di chicchessia.
3 E fatto divieto ai Consiglieri Comunali di entrare nellaula consiliare con abbigliamento volutamente provocatorio, con bandiere, striscioni, manifesti o scandire slogan.
4 Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi il Presidente lo richiama nominandolo.
5 Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, fatto ad uno stesso Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli ulteriormente la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su richiesta, decide votando per alzata di mano, senza ulteriore discussione.
Norme generali per gli interventi
1 I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà di parlare seduti.
2 Essi hanno, con le cautele di cui al precedente articolo 31 assoluta libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi.
3 I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano.
4 Sono proibite le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri.
5 Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Consigliere iscritto a parlare.
6 I Consiglieri che hanno chiesto di parlare possono leggere il loro intervento, ma la lettura non può eccedere la durata prevista dal successivo art. 38.
7 A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente, per richiamo al regolamento o nel caso di cui al comma seguente.
8 Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
9 Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.
Tumulti in aula
1 Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure toglierla definitivamente. In questo ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato.
2 Per ragioni dordine o di sicurezza pubblica il Presidente del Consiglio Comunale può richiedere la presenza della Polizia Municipale alle sedute del Consiglio Comunale.
3 In tal caso, contestualmente alla convocazione del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio provvederà a richiedere al Sindaco la disponibilità della Polizia Municipale.
4 Il Presidente del Consiglio Comunale si avvarrà dellintervento della stessa in tutti i casi previsti dal presente regolamento.
Comportamento del pubblico
1 I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale.
2 La forza pubblica non può entrare nell'aula consigliare se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
3 Gli spettatori che assistono alle sedute pubbliche del Consiglio devono restare nell'apposito spazio agli stessi riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
A tal fine è fatto divieto agli spettatori di entrare nella sala destinata al pubblico con abbigliamento volutamente provocatorio, con bandiere, striscioni, manifesti o scandire slogan.
4 Una parte della sala aperta al pubblico è riservata ai rappresentanti della stampa.
5 Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione dalla sala di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma e, nei casi più gravi, può ordinare l'arresto.
6 Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre lallontanamento dallaula dei disturbatori.
7 Ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la sospensione dei lavori con rinvio della nuova convocazione del Consiglio a data ed ora certe o la prosecuzione della seduta a porte chiuse.
8 Tutti coloro che si trovano nella sala delle adunanze debbono stare a capo scoperto.
9 Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso.
Interventi degli Assessori e ammissione di Dirigenti in aula
1 Il Presidente del Consiglio Comunale, previa comunicazione del Sindaco, deve consentire agli Assessori Comunali che ne facciano richiesta, dintervenire durante le sedute del Consiglio Comunale su argomenti che rientrano nelle competenze dellorgano esecutivo e per i quali non ritiene di intervenire direttamente il Sindaco o per i quali lintervento dellAssessore può integrare e chiarire la discussione.
2 Il Direttore Generale è tenuto alla presenza nellaula consigliare a disposizione della Giunta per lintera durata della seduta.
3 Il Presidente, per le esigenze del Sindaco o su richiesta di più Consiglieri, può invitare nella sala il Direttore e i Dirigenti comunali perchè effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
4 Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
5 Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i Dirigenti e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.
Comunicazioni. Ordine dei lavori
1 Concluse le formalità preliminari il Sindaco effettua al Consiglio le eventuali comunicazioni proprie e della Giunta Comunale su fatti e circostanze di particolare rilievo.
2 In tale momento ogni consigliere può chiedere la parola per la celebrazione di eventi, commemorazione di persone e per la manifestazione di sentimenti del Consiglio d'interesse locale o generale.
3 Tali comunicazioni, commemorazioni o celebrazioni debbono essere contenute da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in una durata non superiore a dieci minuti per ogni argomento trattato.
4 Le comunicazioni del Presidente e della Giunta precedono quelle dei Consiglieri.
5 Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi, o dissentire, un solo Consigliere per ciascun gruppo ed ognuno per una durata non superiore a cinque minuti.
6 Alle comunicazioni ed alla trattazione ed approvazione di ordini del giorno, che avviene subito dopo di esse, non può essere dedicata più di un'ora per ogni seduta.
7 Inizia quindi la discussione delle proposte iscritte nell'ordine del giorno di cui al precedente art. 19 che vengono sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso nel quale sono elencate nell'avviso di convocazione.
8 Lordine di trattazione degli argomenti in discussione può essere modificato, su proposta del Presidente, o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza senza discussione.
Divieto di deliberare su argomenti estranei all'o.d.g.
1 Il Consiglio non può discutere nè deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'ordine del giorno della seduta poiché deve essere garantita linformazione e leventuale istruttoria preliminare.
2 Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, nè modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria preventiva iscrizione all'ordine del giorno.
3 Esse sono presentate in sede di comunicazione e discusse entro i termini di tempo previsti dal sesto comma del precedente articolo.
4 Ove non rientrino entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva e vengono iscritte nel relativo ordine del giorno.
5 Non è necessaria la preventiva iscrizione per una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione di una proposta principale. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti al termine utile per la consegna dellavviso della sessione del Consiglio o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
Norme per la discussione generale
1 Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente, dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine, procurando, per quanto possibile, che si alternino oratori che sostengono opinioni diverse.
2 L'esame delle proposte formalmente articolate in più parti si inizia sempre con la discussione delle singole parti delle proposte.
3 Se dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione nessuno domanda la parola, la proposta viene messa a votazione.
4 Nella trattazione di uno stesso affare ciascun Consigliere capo gruppo (od altro consigliere incaricato di trattare l'argomento per il suo gruppo) può parlare due volte, la prima per non più di 20 minuti e la seconda per non più di 10 minuti e solo per rispondere all'intervento di replica del Sindaco e del relatore.
5 Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione per un massimo di due volte per non più di 10 minuti ciascuno.
6 I termini di tempo previsti dai due commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, ai piani urbanistici e loro varianti, alle modifiche allo Statuto e ai regolamenti comunali, limitatamente al relatore ed ai capi gruppo.
7 In ogni altra occasione, limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Commissione dei capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sull'affare.
8 Ciascun Consigliere ha poi diritto d'intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento od all'ordine dei lavori, con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.
9 Nella discussione delle singole parti di una proposta, che segue ad una discussione generale, possono intervenire i Consiglieri, la prima volta per non più di 10 minuti e la seconda volta per non più di 5.
10 Trascorsi i termini dell'intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola.
11 In tal caso l'oratore può appellarsi al Consiglio, precisando il tempo che chiede gli venga accordato per concludere il suo intervento, Il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza di voti.
12 Il Sindaco e l'Assessore competente per materia possono intervenire in qualunque momento della discussione, per non più di 20 minuti ciascuno.
13 Avvenuta la chiusura del dibattito, essi possono intervenire per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto dalla Giunta in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione.
Gli emendamenti
1 Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si chiede vengano apportate alle proposte presentate.
2 Essi vanno presentati oralmente o per iscritto durante o al termine della discussione.
3 Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Da quel momento non sono più consentiti interventi.
4 Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
5 La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale.
6 Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.
7 Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.
8 Le votazioni relative agli emendamenti validamente proposti a norma del presente articolo non sono precedute da dichiarazione di voto.
9 In sede di approvazione del bilancio di previsione si applicano le norme previste dal Regolamento di Contabilità che prevede la possibilità di presentare emendamenti in sede di presentazione, discussione del bilancio e fino al terzo giorno antecedente al termine fissato per lapprovazione del bilancio stesso.
Questione pregiudiziale o sospensiva
1 La questione pregiudiziale è eccepita quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.
2 La questione sospensiva consiste in una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata.
3 Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate anche da un solo Consigliere, prima dell'inizio della discussione di merito.
Possono essere anche sollevate nel corso della discussione, ma in tal caso la richiesta deve essere avanzata in forma scritta e da non meno di tre Consiglieri.
4 Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.
5 Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere per ciascun gruppo per non oltre 5 minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.
6 In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.
Richiami all'ordine del giorno
1 I richiami all'ordine del giorno hanno la precedenza sulla discussione principale.
2 Su tali richiami possono parlare i proponenti ed un solo Consigliere rispettivamente contro ed a favore, per non più di 5 minuti ciascuno.
Fatto personale
1 Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2 Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide se il fatto sussista o meno.
3 Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente il Consiglio Comunale decide, senza discussione, per alzata di mano.
4 E' facoltà del Presidente rinviare la discussione per fatto personale al termine della seduta.
5 Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.
6 Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
7 Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio una commissione, composta da tre membri, che indaghi e giudichi sulla fondatezza dell'accusa.
8 La commissione riferisce, per iscritto, entro il termine assegnatole.
9 Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.
Chiusura della discussione. Dichiarazioni di voto
1 Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la eventuale replica del Sindaco o del relatore, a ciò preposto, dichiara chiusa la discussione.
2 Il Consiglio su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.
3 Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un Consigliere per ciascun gruppo, di modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino espressamente di rinunciare.
4 Sulla proposta di chiusura della discussione, che costituisce deroga alle norme generali di cui all'art. 40 del regolamento, possono intervenire solo due Consiglieri, uno a favore ed uno contro, ciascuno per non più di 5 minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone ai voti la proposta.
5 Dichiarata chiusa la discussione e sentita la replica del Sindaco o del relatore, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a 5 minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
6 I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengono opportuno, possono indicarne i motivi. La espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.
Ora di chiusura delle sedute
1 L'ora della chiusura della discussione pomeridiana e serale è fissata rispettivamente per le ore 20 e 24.
2 Il Consiglio con voto favorevole espresso dalla maggioranza dei presenti può decidere, all'inizio o nel corso di una seduta, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o in quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
Rinvio della seduta ad altro giorno
1 Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.
2 Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza, che rimane seduta di prima convocazione.
Termine della seduta
1 Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.
2 Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata o conclusa la trattazione dell'affare in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale il Presidente dichiara terminata l'adunanza e precisa se la stessa proseguirà in giorno e ora già stabilite.
CAPO V
INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE,
ORDINE DEL GIORNO MOZIONI E RISOLUZIONI
Diritto di presentazione
1 I Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni e proporre risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale o su temi particolari la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.
2 Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente. Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte contemporaneamente. Esse vengono poste all'ordine del giorno del Consiglio.
3 Nessun Consigliere può presentare più di due interrogazioni, o interpellanze, ordini del giorno o mozioni, per una stessa seduta.
Contenuto della interrogazione
1 L'interrogazione è una domanda fatta al Presidente, al Sindaco, alla Giunta, o all'Assessore del ramo, per sapere se un fatto sia vero, se una data informazione è pervenuta alla Giunta, se essa intenda comunicare al Consiglio documenti che al richiedente occorrono per trattare un argomento; o se essa Giunta stia o meno per prendere qualche risoluzione su determinati affari. All'interrogazione risponde il Presidente del Consiglio, il Sindaco o l'Assessore competente. L'interrogante deve limitarsi a dichiarare se la risposta lo soddisfa o meno.
2 L'interrogazione non può dar luogo a discussione, avendo carattere informativo.
Contenuto della interpellanza
1 L'interpellanza consiste nel chiedere al Sindaco o alla Giunta i motivi e gli intendimenti della sua condotta in un determinato affare. E' fatta per iscritto ed è posta all'ordine del giorno della prima seduta. Essa è una valutazione sull'indirizzo amministrativo del Sindaco e della Giunta. In caso di rinuncia dell'interpellante, qualsiasi altro Consigliere può fare propria l'interpellanza. Nessuna decisione può essere presa a seguito dell'interpellanza, a meno che non sia trasformata in mozione.
Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze
1 Il Sindaco e la Giunta possono anche non rispondere alle interrogazioni ed interpellanze, senza che per questo i provvedimenti sindacati perdano la loro validità giuridica.
2 Non saranno prese in considerazione le interrogazioni, le interpellanze, le proposte e le mozioni che fossero concepite in termini sconvenienti e poco rispettosi.
3 Qualora l'interrogante o l'interpellante non si trovi presente alla lettura della sua domanda, questa si intende decaduta, salvo il caso che la stessa non venga fatta propria da altro Consigliere.
4 La risposta del Sindaco o dell'Assessore competente su ciascuna interrogazione od interpellanza potrà dare luogo soltanto a repliche dell'interrogante od interpellante per dichiarare se sia o meno soddisfatto per esporre le ragioni. Il tempo concesso per tali dichiarazioni non potrà eccedere i 5 minuti. Ove fossero firmate da più Consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto al primo firmatario, e in caso di sua assenza, a chi l'abbia sottoscritta dopo di lui.
5 Lo svolgimento delle interrogazioni o delle interpellanze non potrà occupare, complessivamente, più di 30 minuti.
6 Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze seguirà il turno di presentazione e d'iscrizione.
7 Nessun Consigliere potrà svolgere nella stessa seduta una seconda interrogazione e interpellanza sino a che non sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle presentate dagli altri Consiglieri ed eventualmente iscritte nell'ordine del giorno.
8 E' riservata all'interrogante o interpellante non soddisfatto la facoltà di presentare, ove lo creda, una mozione al Consiglio per una ulteriore discussione in conformità alle norme e seguendo le discipline vigenti per tutte le altre proposte.
Gli ordini del giorno
1 Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi sociali di carattere generale.
Le raccomandazioni
1 La raccomandazione è un invito che i Consiglieri possono fare all'Amministrazione, al fine di ottenere maggiore sollecitudine nel disimpegnare talune pratiche, o perchè non si adottino taluni provvedimenti. La raccomandazione è fatta a voce, seduta stante, ma può essere fatta anche con lettera diretta al Sindaco.
Le mozioni
1 Dicesi mozione una proposta concreta, tendente a provocare un giudizio sulla condotta o azione del Sindaco e della Giunta, od un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un determinato affare.
2 La mozione può presentarsi per iscritto oppure anche seduta stante, verbalmente, come conclusione e conseguenza delle discussioni avvenute.
3 La mozione, comunque, viene iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta ed importa l'adozione di voto deliberativo.
La mozione di sfiducia
1 Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2 In caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica.
3 La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4 Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
Le risoluzioni
1 Il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta ed ogni Consigliere possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti connessi con un affare in trattazione.
2 Vengono discusse e votate durante la seduta ed impegnano il Consiglio e la Giunta a comportarsi conseguentemente.
La mozione d'ordine
1 La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione, siano osservate le leggi, lo Statuto ed il presente regolamento. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvedere quindi di conseguenza.
Forme di votazione
1 L'espressione di voto è normalmente palese e si effettua, di regola, per alzata di mano o per alzata e seduta.
2 Le deliberazioni a mezzo delle quali l'Amministrazione esercita una facoltà discrezionale che importa l'apprezzamento e la valutazione di persone debbono essere adottate a scrutinio segreto.
3 Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso che essa sia espressamente richiesta da almeno tre Consiglieri e sempre che non sia prescritta la forma segreta.
4 La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata dopo che il Presidente chiusa la discussione, abbia dichiarato doversi passare ai voti e prima che egli abbia invitato il Consiglio a votare per alzata di mano.
5 Non si può procedere in nessun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
6 La votazione non può validamente aver luogo se durante la stessa i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.
Le maggioranze qualificate
1 Oltre alle maggioranze qualificate prescritte da altre disposizioni dello Statuto e dalla legge, le deliberazioni di approvazione del Bilancio preventivo e di quello consuntivo, dei regolamenti, degli atti amministrativi generali, degli indirizzi, della pianificazione e della programmazione, di assunzione dei mutui e di emissione di prestiti, debbono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri in carica.
Votazione in forma palese
1 Quando la votazione deve avvenire in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta.
2 Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.
3 Controllato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori il Presidente ne proclama il risultato.
4 Tali votazioni sono soggette a controprova se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la loro effettuazione.
5 Se anche dopo la controprova uno o più Consiglieri manifestano dubbio o effettuino contestazioni sull'esito della votazione, il Presidente dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.
6 I Consiglieri che si astengono debbono dichiararlo, affinchè ne sia presa nota nominativa a verbale.
Votazione per appello nominale
1 Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica chiaramente il significato del "si" e del "no".
2 Il Segretario Generale esegue l'appello, a cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
3 Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
Ordine delle votazioni
1 Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
1) la votazione sulla questione pregiudiziale, che comporti la rinuncia alla discussione dell'affare o il passaggio alla votazione sullo stesso, si effettua rispettivamente prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso;
2) la votazione sulla proposta di sospensione di un affare si effettua dopo che la stessa sia stata presentata e si siano espressi, su di essa, per non più di 5 minuti, il Presidente od un Assessore per la giunta ed un Consigliere per ogni gruppo;
3) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso: a) emendamenti soppressivi; b) emendamenti modificativi; c) emendamenti aggiuntivi;
4) per i provvedimenti composti di varie parti, commi ed articoli, quando almeno tre Consiglieri hanno chiesto che siano votati separatamente, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia demandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
5) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
2 Quando per schemi di provvedimenti proposti dalla Giunta non vengono approvate proposte di modifica o non vi è discussione, la votazione s'intende avvenuta sul testo originario proposto e depositato.
3 Ogni proposta comporta distinta votazione.
4 Per le proposte di modifica allo Statuto , in materia di regolamenti di bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
a) per le proposte di modifica allo Statuto ed in materia di regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi dissentono o presentano proposte di soppressione o di diversa modifica. Discusse e votate tali proposte, lo Statuto o il regolamento viene posto in votazione, in forma palese, nel suo complesso;
b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica dei singoli capitoli presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in approvazione congiuntamente il bilancio e le altre determinazioni comprese nel relativo schema di deliberazione proposte dalla Giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.
Votazioni Segrete
1 Quando per legge sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede o di palline.
2 Nel caso di votazioni a mezzo di scheda, si procede come appresso:
1) le schede vengono distribuite da un messo e debbono essere distribuite in bianco, con dicitura a stampa o timbro del Comune, tutte uguali di colore, tipo e formato, prive di piegature od abrasioni che possono costituire segno di riconoscimento;
2) se si tratta di nomine che implicano da parte dei Consiglieri la scelta delle persone da eleggere, ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che vogliono nominare, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3 I nominativi scritti nella scheda oltre il numero come sopra previsto, si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo esuberante.
4 Quando la legge, lo statuto ed i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi debba esservi rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo che siano assicurate correttamente tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome ed in tal caso restano eletti ai posti da ricoprire coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5 Nel caso in cui le modalità di votazione comunicate dal Presidente incontrino l'opposizione di uno o più Consiglieri, le stesse sono sottoposte al Consiglio che decide con votazione in forma palese, senza discussione. Se il Consiglio respinge le modalità proposte dal Presidente, la seduta viene brevemente sospesa per permettere la riunione della Commissione dei capo gruppo, la quale formula, a maggioranza, una nuova proposta che, prima di passare alla votazione, viene sottoposta alle decisioni del Consiglio, senza discussione.
6 Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà di identificazione per omonimie, i Consiglieri indicheranno nella scheda, oltre il nome e cognome votato, anche la data di nascita del candidato.
7 Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
8 Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, Generale procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
9 I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente, affinchè se ne prenda atto a verbale.
10 Il numero delle schede o delle palline votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, che è costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
11 Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti validi risulti superiore a quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
12 Il carattere "segreto" della votazione deve espressamente risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state compiute con il controllo dei Consiglieri scrutatori.
Esito delle votazioni
1 Salvo che per i casi, espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, nei quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
2 I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3 Le schede bianche o non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4 In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
5 Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro del provvedimento in trattazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
6 Nel verbale vengono indicati esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti, nonché i nominativi dei Consiglieri che si sono astenuti o che hanno espresso voto contrario.
Divieto di intervenire durante le votazioni
1 Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.
2 Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.
CAPO VI
LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Competenze deliberative del Consiglio
1 Appartengono alle competenze deliberative del Consiglio Comunale le materie allo stesso espressamente attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2 Le deliberazioni adottate d'urgenza dalla Giunta Municipale nell'ambito delle competenze appartenenti al Consiglio Comunale sono iscritte, per la ratifica, all'ordine del giorno della seduta consiliare indetta immediatamente dopo la loro adozione ed entro comunque 60 giorni pena la decadenza.
3 Il Consiglio delibera in merito ad esse nella seduta predetta..
4 La Giunta non può mai adottare deliberazioni d'urgenza per gli affari riservati dalla legge e dall'ordinamento alla competenza esclusiva del Consiglio, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio.
5 I motivi d'urgenza debbono essere espressamente specificati dalla deliberazione adottata per tali ragioni dalla Giunta.
Approvazione delle deliberazioni
1 Il Consiglio Comunale, approvando, adotta le deliberazioni secondo il testo conforme agli schemi proposti in votazione.
2 Quando non vi sia discussione e non vengano formulate osservazioni, il Consiglio vota sullo schema di deliberazione proposto dalla Giunta e che, essendo stato depositato tempestivamente, viene normalmente dato per letto.
3 Quando si faccia luogo all'approvazione di modifiche al testo proposto, le stesse vengono lette al Consiglio, nella loro stesura definitiva, prima della loro votazione.
4 Qualora gli atti approvati necessitano di perfezionamento e coordinamenti meramente formali, che ne lasciano immutati tutti i contenuti sostanziali, il Segretario Generale deve provvedere al riguardo in sede di stesura del verbale della seduta.
Revoca, modifica, nullità, conferma
1 Il Consiglio Comunale ha il potere discrezionale di procedere alla revoca, in ogni momento, di qualsiasi propria deliberazione, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi.
2 Esso ha anche il potere di rivedere il proprio operato e di riesaminare i propri atti, di modificarli, integrarli o sostituirli con altri più idonei e rispondenti al pubblico interesse, in particolare modo ove si verifichino fatti nuovi.
3 Le deliberazioni del Consiglio Comunale che comportano la modifica o la revoca di deliberazioni già esecutive, non hanno efficacia ove non si faccia espressa menzione della modifica e della revoca, con precisazione del numero, data ed oggetto del provvedimento revocato o modificato.
4 Quando il Consiglio Comunale riscontri un vizio di legittimità in un suo provvedimento, deve ripararlo, revocando, anche parzialmente, l'atto non valido o sostituendo il provvedimento con altro conforme alla legge.
5 Le delibere di Giunta o di Consiglio Comunale, ritenute viziate dal Difensore Civico, qualora non vengano revocate o modificate dallorgano che le ha adottate divengono efficaci, secondo le ordinarie disposizioni di legge, quando il Consiglio Comunale le conferma con voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio.
6 Il Consiglio Comunale, a pena di decadenza degli atti, deve esprimere voto sulla conferma delle deliberazioni ritenute illegittime dal Difensore Civico nella propria prima sessione utile, seguendo lelenco degli argomenti posti allordine del giorno e secondo landamento della medesima seduta.
7 Il Consiglio Comunale chiamato a pronunciarsi sul riesame di una propria delibera ritenuta illegittima dal Difensore Civico, subito dopo che lorgano collegiale avrà deliberato di non revocare o modificare il proprio atto impugnato, nel medesimo procedimento deliberativo e con votazione separata, dovrà esprimersi sulla conferma dellatto.
CAPO VII
VERBALI DELLE ADUNANZE
Redazione
1 Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto, pubblico valido a documentare la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.
2 Il Segretario Generale, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizione di legge, cura la redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari. Per la compilazione degli stessi il Segretario è coadiuvato dal Vice Segretario o da altri impiegati della Segreteria Comunale.
Contenuto
1 I processi verbali debbono dare fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riportare i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta, nonché i nominativi dei Consiglieri che hanno espresso voto contrario o che si sono astenuti.
2 Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
3 Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore.
4 Ove sia provveduto alla registrazione dei dibattiti, il nastro dovrà essere conservato in archivio a disposizione dei Consiglieri, in tal caso il Segretario dovrà riportare nel verbale le posizioni dei vari gruppi in merito all'argomento in discussione.
5 Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
6 Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.
7 Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale.
8 Tuttavia il Presidente od il Consigliere che si ritiene offeso ne facciano richiesta, le stesse possono, in modo conciso, essere iscritte a verbale, con la indicazione di chi ne ha fatto richiesta.
9 Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possono recare danno alle persone salvi i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
10 Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune il verbale deve essere compilato in modo che non siano compromessi gli interessi stessi rispetto ai terzi.
Firma dei verbali
1 I processi verbali delle adunanze consiliari sono firmati, dopo la compilazione ed a chiusura del testo relativo a ciascuna riunione, dal Presidente e dal Segretario Generale.
2 La firma del Segretario Generale attesta l'esattezza e l'autenticità del verbale, salve le rettificazioni che potranno esservi apportate in sede di lettura e approvazione dello stesso nella successiva seduta del Consiglio.
3 La firma del Presidente completa la regolarità del processo verbale.
Deposito, rettifiche ed approvazione
1 Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2 Ogni volta che un Consigliere lo richiede, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richiede modifiche o rettificazioni.
3 Ultimata la lettura il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale. Ove nessuno si pronunci, il verbale s'intende approvato all'unanimità.
4 Se un Consigliere intende proporre modificazioni od integrazioni al verbale, deve farlo formulando esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito a verbale.
5 Nel formulare le proposte di rettifica non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'affare.
6 Formulata una proposta di rettifica il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa.
7 Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata.
8 Se vengono manifestate contrarietà possono parlare, oltre il proponente, un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per 5 minuti.
9 Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
10 Delle proposte di rettifica accolte ed approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Generale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.
11 I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Generale.
12 Lautorizzazione allaccesso, il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario Generale in quanto depositario.
T I T O L O III
DEI GRUPPI E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
Organizzazione dei gruppi consiliari
1 Nel seno del Consiglio Comunale, in relazione alle liste elettorali ed ai voti ricevuti, sono costituiti gruppi del Consiglio.
2 L'organizzazione dei gruppi consiliari avviene, di regola, in relazione alle liste dei candidati, alle quali appartengono i Consiglieri eletti.
3 Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco.
4 Ciascun Gruppo consiliare ha un capogruppo e può essere costituito anche da un solo Consigliere.
5 Gli avvisi per la convocazione dei singoli Gruppi, a richiesta del Capogruppo interessato, possono essere spediti a cura dell'ufficio comunale di segreteria.
6 Ai capi gruppo devono essere comunicate in elenco le delibere di Giunta contestualmente allaffissione allalbo pretorio, ai fini dellesercizio del diritto dinformazione e di azione.
7 I gruppi hanno diritto alla Segreteria costituita da Dirigenti dellEnte in relazione alle disponibilità dellorganico e con ordine del Sindaco o dellAssessore al ramo che effettua lassegnazione.
Presidenti dei gruppi consiliari
1 I singoli gruppi consiliari devono comunicare al Presidente del Consiglio, il quale, a sua volta, ne darà comunicazione al Consiglio, il nome del proprio Capogruppo; in mancanza, sarà considerato tale il Consigliere che avrà ottenuto più voti tra i candidati appartenenti al medesimo gruppo e a parità il più anziano di età.
Riunione dei Capigruppo
1 I Capigruppo possono essere riuniti dal Presidente del Consiglio per eventuali comunicazioni ed accordi, ai fini delle convocazioni e dei lavori consiliari.
Sala dei gruppi consiliari
1 Per le esplicazioni delle loro funzioni consiliari possono essere messi a disposizione dei gruppi uno o più locali del Comune, a seconda delle possibilità, stabilendo, eventualmente, anche dei turni per consentire ai soli gruppi di riunirsi e di ricevere pubblico.
Costituzione delle commissioni consiliari
1 Per una più approfondita e specifica trattazione degli affari di propria competenza è in facoltà del Consiglio, su proposta della Giunta comunale o anche autonomamente, nominare commissioni consiliari permanenti per particolari settori dell'attività dell'Amministrazione comunale, con il compito di approfondire lo studio e di raccogliere documenti su problemi d'interesse generale o specifico, sia per riferire in Consiglio, sia per sottoporli all'attenzione del Sindaco e degli Assessorati.
2 Il Consiglio può sempre nominare commissioni speciali o dinchiesta per l'esame e lo studio di particolari problemi.
3 La composizione di tali commissioni e le norme relative al loro funzionamento sono stabilite di volta in volta, dal Consiglio, mediante deliberazione da adottarsi con le forme ordinarie. La nomina è effettuata su designazione dei gruppi, in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi medesimi, assicurando la presenza nelle commissioni con diritto di voto, di almeno un consigliere per ogni gruppo.
4 E' ammessa la possibilità, per ciascun Consigliere, di far parte contemporaneamente, di più commissioni.
5 Parimenti il Consiglio, dietro richiesta motivata anche di un solo Consigliere, può ordinare inchieste e nominare all'uopo speciali Commissioni con le modalità e nel rispetto dell'art. 47 4° comma del vigente Statuto Comunale.
6 Ove non sia ritenuta opportuna la nomina di apposita Commissione consiliare, il Consiglio Comunale, può incaricare determinati Consiglieri di riferire sopra oggetti che esigono indagini od esami speciali.
7 L'incarico è subordinato all'accettazione dell'interessato e darà luogo soltanto al rimborso delle spese forzose sostenute per l'esecuzione.
8 Le sedute delle Commissioni sono tutte pubbliche salvo che il relativo Presidente non ne chieda la segretezza con atto motivato, nel rispetto delle norme di legge.
Presidenza e compiti delle commissioni
1 Le Commissioni consiliari, eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e possono disporne la revoca.
2 L'elezione del Presidente e del Vice Presidente o la sua revoca deve avvenire a maggioranza assoluta dei componenti la commissione stessa.
3 Funge da Segretario il dirigente o suo delegato competente in materia, per la redazione dei verbali dei lavori.
4 Il Vice Presidente sostiutisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
5 Le Commissioni consiliari hanno il compito di esaminare preventivamente le questioni di competenza consiliare e di esprimere su di esse il loro parere. Possono, altresì, essere chiamate ad esprimere pareri su altre questioni che Giunta comunale e Sindaco ritengano di sottoporre loro. Devono in ogni caso essere sottoposte preventivamente all'esame delle commissioni consiliari il progetto di bilancio preventivo e consuntivo, le bozze di modifica allo Statuto, le bozze relative a modifiche o a nuovi regolamenti, le proposte di atti amministrativi generali, degli indirizzi, della pianificazione e della programmazione.
6 Nei casi di comprovata urgenza la Giunta comunale può portare le sue proposte sulle materia di cui al comma precedente direttamente al dibattito consiliare, ma, ove il Consiglio non riconosca l'urgenza, la proposta è rinviata all'esame della Commissione apposita.
7 Ciascuna Commissione, prima di procedere all'esame delle questioni o proposte ad essa attribuite, può fare richiesta al Presidente del Consiglio perchè sia sentito il parere di altra Commissione per il dovuto concerto.
8 Le Commissioni, su ciascuna questione esaminata, una volta che siano acquisiti i risultati finali, rimetteranno una relazione al Consiglio comunale.
9 Le relazioni ed i pareri emessi dalle Commissioni dovranno essere motivati e riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo per i dissenzienti il diritto di presentare una relazione di minoranza.
10 Dei poteri affidati al Consiglio, le Commissioni riferiscono al Consiglio stesso ai fini delle deliberazioni collegiali dellorgano ai sensi dellart. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 salvo che non abbiano ricevuto poteri decisionali per conto del Consiglio stesso.
Attribuzioni e poteri delle commissioni permanenti
1 Le Commissioni permanenti del Consiglio sono investite dei poteri consultivi e referenti e delle attribuzioni seguenti:
1a Commissione: Segreteria
2a Commissione: Ragioneria.
3a Commissione: Attività Produttive.
4a Commissione: Urbanistica.
5a Commissione: Lavori Pubblici.
6a Commissione: Cultura.
Valore dei lavori delle commissioni e loro poteri
1 Le relazioni o i pareri delle Commissioni consiliari sono di natura puramente consultiva e non possono in alcun modo vincolare il Consiglio comunale nelle sue definitive determinazioni.
2 Tali relazioni e pareri vengono trasmessi alla Giunta comunale e presentate al Consiglio.
3 Le Commissioni ed i Consiglieri ai quali il Consiglio ha affidato particolari incarichi possono, ai fini del loro lavoro, chiedere notizie, consultare atti e documenti degli uffici e dell'archivio comunali e avvalersi, altresì, dell'opera dei dirigenti comunali, con le modalità e nel rispetto di quanto disposto all'art. 72 del presente regolamento.
4 Nell'ambito delle rispettive competenze si riconosce alle Commissioni Consiliari la potestà di svolgere anche unattività di azione propositiva, in tal caso le proposte verranno esaminate dagli organi competenti e la Giunta dovrà in ogni caso esprimere un motivato parere sulle stesse.
5 Le proposte che comportino impegni di spesa dovranno indicare anche i mezzi di bilancio con cui far fronte alle stesse.
Convocazione delle commissioni
1 La con